IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
   Visto l'art. 405 del testo unico approvato con decreto legislativo
n.  297  del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi
per il reclutamento del personale docente;
   Visto il testo coordinato delle disposizioni emanate in materia di
ordinamento delle classi di concorso  a  cattedre  e  a  posti  nelle
scuole  secondarie,  di  cui  al  decreto  ministeriale  n. 39 del 30
gennaio 1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  al  Bollettino
ufficiale - Parte I - n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;
   Visto  l'art.  40  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la possibilita' di indire concorsi a cattedre per  ambiti
disciplinari  comprensivi  di insegnamenti impartiti in piu' scuole e
istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si puo'  accedere
con il medesimo titolo di studio;
   Ritenuto  opportuno  costituire  alcuni  ambiti  disciplinari piu'
ampi, ai fini  del  reclutamento,  mediante  concorso,  per  esami  e
titoli,  del  personale docente della scuola secondaria ed artistica,
cosi' da garantire maggiore snellezza ed economicita' alle  procedure
stesse,   assicurando,   nel   contempo,  una  piu'  ampia  mobilita'
professionale al personale nell'ambito del settore individuato;
   Visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espressi  nelle sedute del 22 maggio 1998, 23 giugno 1998 e 16 luglio
1998;
   Ritenuto relativamente al nuovo ambito disciplinare 4 (classi 43/A
e 50/A), di non condividere il reinserimento della laurea  in  disci-
pline delle arti, della musica e dello spettacolo, gia' prevista come
titolo  ad  esaurimento,  purche'  conseguita entro l'anno accademico
1986/1987;
   Ritenuto, altresi', di non potersi adeguare  ai  suddetti  pareri,
anche   per   cio'   che   concerne   l'esclusione  della  laurea  in
conservazione  dei  beni  culturali,  per   il   sopracitato   ambito
disciplinare  4,  dal  momento  che tale titolo, se conseguito con il
prescritto piano di  studi,  configura  sostanzialmente  un  percorso
formativo idoneo all'insegnamento delle materie letterarie, sia nella
scuola  media  che negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado;
   Ritenuto  opportuno,  comunque,   costituire   il   nuovo   ambito
disciplinare  6  tra  classi  di concorso (75/A e 76/A), appartenenti
entrambe  al  settore  della  scuola  secondaria  superiore,  per  le
finalita' gia' richiamate;
   Ritenuto  di  non  poter  accogliere  l'indicazione  del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per cio' che concerne, quanto al
medesimo nuovo ambito disciplinare 6, l'inserimento, tra i titoli  di
accesso,  di  diplomi di livello universitario, essendo rinviata tale
operazione  di  ulteriore modifica al momento della riforma dei cicli
scolastici;
   Considerato, inoltre, di dover richiamare le norme transitorie, di
cui all'art.  5,  commi  4  e  5  del  testo  coordinato  n.  39/1998
sopracitato,  per i docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie
provinciali permanenti di supplenza,  relativamente  alle  classi  di
concorso  aggregate  nei  nuovi  ambiti  disciplinari, in possesso di
titoli di studio non piu' validi ai sensi del presente decreto;
   Ritenuta l'opportunita' di  accogliere,  relativamente  all'ambito
disciplinare  8  (classi  38/A,  47/A  e  49/A), la seconda soluzione
proposta dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  prevede-
ndo  la corrispondenza tra l'abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A
e 47/A;
                               Art. 1.
   1. Ai soli fini dell'accesso  ai  ruoli,  mediante  concorso,  per
esami  e  titoli,  del  personale  docente della scuola secondaria ed
artistica,  della  mobilita'  e  della  utilizzazione  del  personale
medesimo sono costituiti, mediante apposita aggregazione di classi di
concorso,  i seguenti ambiti disciplinari contenenti gli insegnamenti
impartiti in piu' scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado:
   A - Ambiti disciplinari (per aggregazione di  classi  di  concorso
prevalentemente  in senso verticale): A.D. I - per aggregazione delle
classi 25/A e 28/A; A.D. 2 - per aggregazione  delle  classi  29/A  e
30/A;  A.D.  3  - per aggregazione delle classi 31/A e 32/A; A.D. 4 -
per aggregazione delle classi 43/A e 50/A; A.D. 5 - per  aggregazione
delle classi 45/A e 46/A; A.D. 6 - per aggregazione delle classi 75/A
e 76/A;
   B  -  Ambiti  Disciplinari (per aggregazione di classi di concorso
prevalentemente in senso orizzontale):
   A.D. 7 - per aggregazione delle classi 36/A - 37/A;
   A.D. 8 - per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A;
   A.D. 9 - per aggregazione delle classi 43/A - 50/A - 51/A - 52/A;
   C - Ambiti disciplinari (per aggregazione di classi di concorso in
senso orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici:
   A.D. 10 - per aggregazione delle classi 4/C - 8/C;
   A.D. 11 - per aggregazione delle classi 5/C - 14/C;
   A.D. 12 - per aggregazione delle classi 6 /C - 12/C - 16/C -  34/C
- 40 /C;
   A.D. 13 - per aggregazione delle classi 7/C - 10/C - 22/C;
   A.D. 14 - per aggregazione delle classi 17/C - 23/C;
   A.D. 15 - per aggregazione delle classi 24/C - 35/C;
   A.D. 16 - per aggregazione delle classi 26/C - 27/C;
   A.D. 17 - per aggregazione delle classi 28/C - 29/C;
   A.D. 18 - per aggregazione delle classi 30/C - 31 /C;
   A.D. 19 - per aggregazione delle classi 41 /C - 42/C;
   A.D. 20 - per aggregazione delle classi 50/C - 51 /C - 52/C.
   2.  I  nuovi  ambiti  disciplinari  di cui al presente decreto non
comportano modifiche alla normativa vigente in materia di  formazione
delle cattedre e dell'organico del personale docente.